In aprile si comunicano le operazioni in contanti con turisti stranieri

L’adempimento è possibile esclusivamente in via telematica

I commercianti al minuto e le agenzie di viaggio che, nel corso del 2022, hanno effettuato operazioni in contanti – per importi tra 2.000 e 15.000 euro – con turisti stranieri, sono tenuti a comunicare queste operazioni all’Agenzia delle Entrate.

L’adempimento è possibile esclusivamente in via telematica compilando il “modello polivalente”, approvato con provv. dell’Agenzia delle Entrate n.94908/2013.

Per le operazioni effettuate nel 2022, il termine per la comunicazione scade:

  • 11 aprile 2023 (essendo il 10 aprile un giorno festivo), per coloro che effettuano le liquidazioni periodiche IVA su base mensile;
  • 20 aprile 2023, per gli altri soggetti.

Questa comunicazione ha come oggetto le operazioni in contanti relative al turismo, effettuate tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022:

  • nei confronti di persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, la cui residenza è al di fuori del territorio dello Stato italiano;
  • di importo compreso tra 2.000 e 15.000 euro.

La soglia di 15.000 euro corrisponde al limite massimo di utilizzo del denaro contante per i turisti stranieri.

I dati richiesti dall’Agenzia delle Entrate sono esposti, in via analitica, nel quadro TU del “modello polivalente”, riportando:

  • nome, cognome, data e luogo di nascita del cessionario o committente;
  • Stato estero e indirizzo di residenza del cessionario o committente;
  • data di emissione del documento/fattura;
  • numero della fattura;
  • data di registrazione della fattura;
  • imponibile;
  • IVA applicata.

La comunicazione annuale all’Agenzia delle Entrate non è l’unico adempimento richiesto per beneficiare del più elevato limite per l’utilizzo del denaro contante nei rapporti con le persone fisiche non residenti.

Ai fini della deroga in parola, il commerciante (o l’agenzia di viaggio) è anche tenuto, per ciascuna cessione o prestazione di importo pari o superiore alla soglia ordinaria di impiego del contante:

  • ad acquisire, al momento di effettuazione dell’operazione, una fotocopia del passaporto del cliente, nonché un’apposita autocertificazione di quest’ultimo, attestante che egli non è un cittadino italiano e che la sua residenza è ubicata fuori del territorio dello Stato;
  • a versare il denaro ricevuto, nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’operazione, in un conto corrente a lui intestato, consegnando copia
    della comunicazione preventiva di adesione alla disciplina.

Il limite ordinario di trasferimento del denaro contante, quindi, è derogabile per le sole operazioni nei confronti di turisti stranieri e corrisponde alla soglia al di sopra della quale è dovuta la comunicazione annuale da parte di commercianti al minuto e agenzie di viaggio.

La norma che disciplina la comunicazione e le istruzioni al modello polivalente si riferiscono ancora a una precedente soglia di 1.000 euro. Tuttavia, l’adempimento relativo al 2022 si ritiene dovuto per i soli importi sopra la soglia derogatoria e non anche per le operazioni di importo compreso tra 1.000 e 1.999,99 euro.

Si ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2023, la normativa vigente prevede che la soglia massima di utilizzo del contante è stata innalzata a 4.999,99 euro (limite 5.000 euro).

Per le operazioni 2023 con turisti stranieri, dunque, i commercianti al minuto e le agenzie di viaggio dovranno fare riferimento agli importi, in contanti, compresi tra 5.000 e 15.000, per i quali opera la deroga ex art. 3 comma 1 del DL 16/2012. 

24 marzo 2023
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