Bonus "Anti Inflazione" per i lavoratori autonomi

L’indennità una tantum spetta ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e ai professionisti iscritti alle casse private obbligatorie

E’ stato  pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo del bonus 200 euro per autonomi e professionisti, con i criteri e le modalità per inoltrare la domanda di indennità una tantum prevista dal Decreto Aiuti.

Il provvedimento sblocca i fondi 2022 stanziati per l’una tantum anti-inflazione alle Partite IVA e ai liberi professionisti, a cui spetta anche l’adeguamento alle novità del Decreto Aiuti ter che innalza a 350 euro il bonus per i redditi fino a 20mila euro (integrazione con il Bonus 150 euro) rispetto alla platea “standard” dei beneficiari con redditi fino a 35mila euro.

A chi spetta:

L’indennità una tantum spetta ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS (Commercianti, Artigiani, Coltivatori diretti e Gestione Separata) e ai professionisti iscritti alle casse private obbligatorie:

  • autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni INPS,
  • professionisti iscritti alle forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al DLgs 509/94 e al DLgs 103/96.

alla condizione che:

  • nel periodo d’imposta 2021 abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35mila euro (Bonus pari a 200 euro);
  • nel periodo d’imposta 2021 abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20mila euro (Bonus pari a 350 euro);
  • siano già iscritti alle menzionate gestioni previdenziali alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti, con partita IVA e attività lavorativa avviata e abbiano eseguito almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020.

Come fare domanda

Il Bonus sarà corrisposto a seguito di domanda agli enti di previdenza a cui è obbligatoriamente iscritto, nei termini e secondo le istruzioni indicate da ciascuno. Nel caso in cui un  soggetto sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni INPS e ad una cassa privata, dovrà fare domanda esclusivamente all’INPS.

 

L’stanza prevede l’ auto–dichiarazione (ai sensi del DPR 445/2000):

  • di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
  • di non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del predetto decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;
  • di non aver percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000/20.000 euro;
  • di essere iscritto alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 ad una delle gestioni previdenziali dell’INPS o degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza     di cui al dlgs 30 giugno 1994, n. 509, e al dlgs 10 febbraio 1996, n. 103;
  • nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria.

Alla domanda si deve allegare copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale, oltre alle coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.

L’indennità non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali ai sensi del decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile. 

Presentazione della domanda

I lavoratori appartenenti a una delle categorie previste, al fine di ricevere l’indennità una tantum, dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, entro la data del 30 novembre 2022, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato sul portale web dell’Istituto.

La domanda è disponibile accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’Istituto www.inps.it,seguendo il percorso:

“Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”;

 una volta autenticati sarà necessario selezionare la categoria di appartenenza per la quale si intende presentare domanda.

Le credenziali di accesso al servizio per la presentazione delle domande di indennità una tantum in commento sono le seguenti:

  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

Si evidenzia che i professionisti iscritti esclusivamente agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n.103/1996, ai fini dell’accesso all’indennità una tantum sono tenuti a presentare la domanda agli enti previdenziali cui sono obbligatoriamente iscritti,nei termini e con le modalità dagli stessi previsti.

Nel caso, invece, in cui il lavoratore sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell’INPS e a uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996, la domanda di accesso all’indennità una tantum dovrà essere presentata esclusivamente all’INPS.


Per assistenza nella presentazione della domanda è possibile rivolgersi al consulente Confesercenti di riferimento oppure al nostro Patronato.

28 settembre 2022
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